INTERPELLANZA

12 novembre 2020

La Legge sanitaria demanda l’organizzazione del servizio medico di picchetto all’Ordine dei medici (OMCT) (art. 30a cpv. 2 LSan).

Il 21 ottobre 2020 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo Regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo adottato il 25 marzo 2020 dal Consiglio direttivo dell’OMCT,  che entrerà in vigore, fatto salvo il termine di ricorso, con effetto retroattivo al 1° ottobre 2020.

Il picchetto prestato dai medici è fondamentale per il buon funzionamento del servizio.

Il Regolamento sancisce che il servizio è organizzato dai Circoli medici e che il picchetto costituisce un obbligo professionale e legale per i medici.

Il suddetto Regolamento prevede che l’organizzazione del servizio medico di picchetto viene finanziato:

  • mediante il versamento di un contributo sostitutivo da parte dei medici che vengono dispensati per i motivi previsti all’art. 9.3, al rispettivo Circolo di appartenenza;
  • mediante un eventuale indennizzo versato dal Cantone (art. 13.1);
  • mediante la facoltà data ai Comitati dei Circoli di concludere delle convenzioni con gli enti interessati del rispettivo comprensorio (13.2).

In relazione al finanziamento del servizio va precisato che fino al 2004 veniva riconosciuto dal Dipartimentoall’OMCT, mediante un’apposta base legale (v. art. 69 cpv. 4 LSan), un indennizzo per le spese di organizzazione di questo servizio. La legge attualmente in vigore prevede che non vi è alcun obbligo da parte dell’ente pubblico (Cantone o Comuni) di partecipare e/o intervenire a copertura di tali costi.

Alcuni Circoli medici hanno tuttavia già in essere con dei Comuni, delle convenzioni che prevedono il versamento diun contributo per le spese per l’organizzazione della guardia medica (es. la Città di Lugano versa al rispettivo Circolo fr. 1.- per abitante, i Comuni della Regione del Malcantone hanno anch’essi concluso una convezione con il Circolo medico di Lugano).

Laddove ci sono delle convenzioni in essere, i medici appartenenti a questi Circoli percepiscono attualmente diprincipio un’indennità per il picchetto, mentre che quelli appartenenti ai Circoli del Bellinzonese, Locarnese o Mendrisiotto, dove non sono state concluse delle convenzioni, non ricevono nulla.

La disparità di trattamento in essere nel versamento delle indennità di picchetto è, oltre che iniqua, inaccettabile. Addirittura in questa seconda ondata di pandemia è stato istituito un “doppio picchetto”.

Senza contare che per altre categorie di professionisti nel ramo sanitario è dato per acquisito un indennizzo per i picchetti prestati.

Per queste ragioni, si chiede al Consiglio di Stato:

  1. Nell’esame del nuovo Regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo dell’OMCT, ci si è soffermati sulla questione delle indennità a favore dei medici che prestano picchetto? Se no, per quale motivo?
  2. Non ritiene il Consiglio di Stato, a maggior ragione in questo periodo di pandemia, dove i medici sono sotto pressione con massacranti turni di picchetto, dover intervenire presso l’OMCT per ristabilire immediatamente una parità di trattamento nel versamento delle indennità su tutto il territorio cantonale?
  3. Nel nuovo Regolamento viene detto che “l’OMCT incassa l’eventuale indennizzo riconosciuto dal Cantone per l’organizzazione del servizio”.

Come intende il Cantone riconoscere un indennizzo senza base legale? (il v. art. 69 cpv.4 LSan, lo prevedeva, ma esso è stato abolito).

Il Consiglio di Stato non ritiene che il versamento di un eventuale indennizzo all’OMCT debba essere condizionato al rispetto della parità di trattamento nel versamento delle indennità di picchetto fra tutti i medici appartenenti ai vari Circoli presenti su tutto il territorio cantonale?

Roberta Soldati e Edo Pellegrini Filippini

Galeazzi – Morisoli – Pamini – Pinoja